Per ciò che riguarda informazioni e prezzi, questi si stabiliscono di persona in quanto non tutti necessitano di uguali percorsi e ogni obiettivo terapeutico da raggiungere è valutato insieme al paziente.
Pur essendovi un tariffario stabilito dall’Ordine Nazionale degli Psicologi vige sempre il buon senso da parte del professionista e l’investimento su di sè da parte del paziente.
Molte persone vorrebbero avvicinarsi ad un percorso psicologico in studi privati, ma accedere ad un percorso psicologico in Studi privati è impegnativo a causa dei costi della psicoterapia non certamente economici.
Ci sono diversi modi e buone opportunità per recuperare o venire sollevati da una parte delle spese impiegate nella psicoterapia.
Per quanto riguarda le assicurazioni che coprono una parte del costo della psicoterapia, molti lavoratori di aziende o liberi professionisti, posso usufruire di alcune valide coperture. Eccone alcune che prevedono un rimborso con diretto riferimento alla psicoterapia: CASAGIT, per i giornalisti; ASSILT, per i dipendenti Telecom; FISDE, per dipendenti Enel; FADAC, per gli organi dirigenti di aziende commerciali.
Ci sono poi la gran parte delle assicurazioni sanitarie per dipendenti bancari (fatta eccezione per MPS).
Molto importante è sapere che le assicurazioni di molte aziende pubbliche o private potrebbero coprire anche il costo della psicoterapia e di interventi psicologici. Quindi è molto utile informarsi sempre sull’esistenza di questa possibilità, perché la disinformazione in tale ambito, porta a non valutare né ad usufruire di queste opportunità e a rinunciare a priori ad un intervento psicologico.
DETRAIBILITÀ
Le spese sostenute per diverse tipologie di prestazione psicologica sono detraibili nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche), al 19% ai fini IRPEF come tutte le altre spese sanitarie.
La detraibilità delle spese psicologiche dipende dallo scopo della prestazione.
Le prestazioni psicologiche sanitarie, sono esenti IVA e sono volte alla tutela, al mantenimento e/o al ripristino della salute delle persone (Circolare Ag. Entrate N. 4/E del 28/01/2005).
Le prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette invece ad IVA, possono per es. rientrare nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della consulenza aziendale o della formazione e non sono detraibili ai fini IRPEF.
La Circolare N. 20 del 13/5/2011 dell’Agenzia delle Entrate risponde in modo preciso alla domanda sulla detraibilità delle spese dello psicologo quali spese medico/sanitarie.
La normativa fiscale prevede infatti la detraibilità in dichiarazione dei redditi di queste spese poiché vengono assimilate (anche se non hanno prescrizione medica) alle prestazioni sanitarie. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella suddetta circolare che:
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
E’ bene ricordare che su ogni fattura esente IVA che supera l’importo di € 77,47 ricevuta dallo psicologo è necessario verificare che sia apposta una marca da bollo da € 2,00.